Politica

Europa e consenso – Il difficile cammino della definizione di stupro


Il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione con cui chiede alla Commissione Europea di assumere una definizione armonizzata del reato di stupro per tutti i Paesi UE, che sia basata sul concetto di consenso libero e preveda sistemi di supporto incentrati sul benessere delle sopravviventi, ed esorta con fermezza i Paesi membri a adeguarsi alle direttive internazionali della Convenzione di Istanbul. Per quanto la risoluzione rappresenti un passo per un riconoscimento sempre più completo dei reati di violenza di genere, è anche l’ennesimo testo legislativo a riguardo che ragiona principalmente in termini riparativi


Lo scorso 28 aprile il Parlamento Europeo ha approvato a maggioranza una risoluzione sull’ “Importanza di una legislazione in materia di stupro basata sul consenso nell’UE”, con cui richiede alla Commissione Europea di stabilire una “definizione di stupro a livello dell’UE, basata sul requisito del consenso liberoinformato e revocabile”. 

L’obiettivo è giungere ad una legislazione armonizzata per tutti i Paesi europei, che possa superare le profonde differenze tra gli ordinamenti nazionali e che riconosca come violenza sessuale qualsiasi atto sessuale privo di consenso libero, informato e revocabile, adeguandosi così alla Convenzione di Istanbul, che l’UE ha ratificato nel 2023.  

Oltre a richiedere una definizione unificata del reato di stupro, il Parlamento afferma che il consenso va valutato nel contesto: dichiarazioni e condotte sessuali passate, relazioni precedenti o attuali non possono essere considerate espressioni di una volontà consensuale.  

La risoluzione ribadisce in numerosi punti l’importanza dell’educazione sessuale e affettiva e il suo ruolo nella prevenzione, invita gli Stati membri a implementare campagne di sensibilizzazione e propone formazioni obbligatorie per le figure professionali che hanno a che fare con le sopravviventi alla violenza di genere, compreso il personale medico, quello giuridico e le forze dell’ordine. 

In più, sembrano finalmente essere arrivate a Bruxelles le rivendicazioni di associazioni e movimenti femministi e transfemministi, che da anni chiedono attenzione e consapevolezza giuridica sulle possibili risposte traumatiche, come il freezing – un meccanismo di difesa innescato dalla paura che può comportare l’immobilità fisica o la perdita della capacità di parlare – o l’adulazione, perché vengano considerate reazioni di fronte ad un pericolo percepito, e non espressioni di consenso. Insomma, indica una direzione ben diversa da quella che stanno seguendo le istituzioni italiane.

In foto: eurodeputate del gruppo S&D in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, da socialistsanddemocrats.eu

Il testo è stato proposto da Evin Incir e Joanna Scheuring-Wielgus, rispettivamente relatrici della Commissione per le Libertà Civili, la Giustizia e gli Affari Interni (LIBE) e della Commissione per i Diritti delle Donne e l’Uguaglianza di Genere (FEMM). 

La plenaria si è conclusa con 447 voti a favore160 contrari e 43 astensioni. Tra gli eurodeputati italiani, la Lega si è astenuta, distanziandosi così dal gruppo di riferimento Patrioti d’Europa; Fratelli d’Italia e Vannacci hanno votato contro il testo del provvedimento, mentre Forza Italia si è divisa; infine, il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra si sono dichiarati convintamente favorevoli

Stupro: l’importanza di una definizione armonizzata

Come ha dichiarato a Adnkronos l’eurodeputata di AvS Benedetta Scuderi

Abbiamo 27 Stati membri, con 27 definizioni [del reato di stupro] diverse, che corrispondono anche a 27 livelli diversi di tutela e protezione per le donne e le vittime.

Attualmente, la configurazione del reato di stupro fa parte della giurisdizione interna dei singoli Paesi, nonostante vari organismi internazionali si siano espressi in merito. Ad esempio, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e la Corte Penale Internazionale hanno già affermato che l’assenza di resistenza fisica non può essere considerata una forma di consenso implicita.  

Il Parlamento europeo vuole così portare l’attenzione sulle implicazioni che una violenza sessuale ha per la salute e il benessere della persona, categorizzandola come una violazione alla dignità, all’integrità, alla libertà e alla sicurezza dell’individuo. Si tratta quindi di una violazione dei diritti fondamentali, e da qui deriva l’urgenza di eliminare le disparità di tutela per le persone sopravvissute.  

Nei pareri contrari alla risoluzione, infatti, gli eurodeputati sottolineano come le loro obiezioni non siano direttamente rivolte alla causa del contrasto alla violenza di genere – avrebbero potuto mai dire il contrario? –, ma piuttosto al tema delle competenze giuridiche dell’UE.  

Patrioti per l’Europa e il Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei hanno criticato la volontà di inserire lo stupro come reato transnazionale, su cui quindi secondo l’art. 83 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea, l’UE può legiferare: ciò comporterebbe un intervento diretto della Commissione negli ordinamenti interni di diritto penale dei singoli Paesi.  

Altre critiche riguardano la difficoltà nell’inquadrare il concetto di consenso in un’aula di tribunale, facendo potenzialmente ricadere l’onere della prova sull’imputato e creando ambiguità; questo argomento ha fatto parte del dibattito anche in Italia, riguardo il ddl Bongiorno. Le forze sovraniste e di estrema destra, inoltre, hanno accusato il Parlamento di voler “promuovere la cultura woke” e un tipo di “relazioni basate sul sospetto”. 

Foto: Claudia Aréchiga / nacion.news

Le statistiche, però, ci riportano con i piedi per terra: secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, una donna su tre tra i 15 e i 49 anni ha subito violenza fisica o sessuale da un partner o ex partner, e Eurostat riporta percentuali simili per il territorio europeo. Questi rapporti osservano come gli approcci spesso moralizzanti e colpevolizzanti delle istituzioni scoraggino le persone dal denunciare e dall’accedere ai servizi medici e psicologici. 

Una definizione di consenso ampia e un approccio incentrato sulle sopravviventi sono, quindi, oggi più che mai fondamentali.

Come siamo arrivati qui?

Già a marzo 2023, in una proposta di direttiva UE sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, il Parlamento ha tentato di inserire una definizione di stupro in termini di consenso, e proprio su questo punto è iniziato uno scontro politico con il Consiglio UE. Alla fine, durante il trilogo – negoziato tra rappresentanti del Parlamento, della Commissione e del Consiglio UE – si è giunti al compromesso di eliminarlo e la direttiva è stata pubblicata a febbraio 2024

Ad oggi, molti più Paesi hanno stabilito l’assenza di consenso libero ed esplicito come fulcro del reato, compresi Stati che nel 2024 si erano opposti all’adozione di una normativa unica – tra questi, la Francia, che ha riesaminato la propria legge dopo il caso di Gisèle Pelicot

Introdurre il concetto di consenso sembra sempre più urgente, anche e soprattutto alla luce delle numerose e nuovissime violenze digitali: la tecnologia è ormai diventata un nuovo territorio in cui stanno aumentando gli strumenti di sfruttamento e sessualizzazione dei corpi socializzati al femminile; si pensi ai gruppi facebook e telegram in cui gli utenti si scambiano video delle violenze agite e alla diffusione di deep fake realizzati con l’intelligenza artificiale.  

Tracciare i contorni della violenza di genere a partire dal consenso permetterebbe di individuare come parte della cultura dello stupro una serie di comportamenti che, altrimenti, rischiano di ricadere in zone grigie, o di non essere riconosciuti come parte dello stesso meccanismo di oppressione sociale che porta a non riconoscere le violenze sessuali. 

Sono 22 i Paesi europei firmatari della Convenzione di Istanbul; il Servizio di Ricerca del Parlamento Europeo ha osservato che, dalla sua entrata in vigore nel 2014, sempre più Stati hanno lavorato per implementare definizioni del reato di stupro che pongano al centro il concetto di consenso, fino ad arrivare ad oggi, con 17 Stati membri che hanno allineato la loro legislazione alle linee guida. 

Sono 22 i Paesi europei firmatari della Convenzione di Istanbul; il Servizio di Ricerca del Parlamento Europeo ha osservato che, dalla sua entrata in vigore nel 2014, sempre più Stati hanno lavorato per implementare definizioni del reato di stupro che pongano al centro il concetto di consenso, fino ad arrivare ad oggi, con 17 Stati membri che hanno allineato la loro legislazione alle linee guida. 

LettoniaEstoniaRomania e Italia, invece, pur avendo ratificato la Convenzione Istanbul, utilizzano ancora definizioni basate sulla dimostrazione dell’uso di pratiche coercitive, come violenza e minacce. In questi casi, l’organismo di monitoraggio GREVIO – Group of Experts on action against Violence against Women and Domestic Violence – ritiene prioritario il ruolo dei magistrati nell’interpretazione della legge, ma questo non viene considerato garanzia di un processo allineato con le direttive internazionali e, appesantendo l’onere della prova, rischierebbe di attuare forme di vittimizzazione secondaria

Cosa succederà ora? 

La risoluzione presentata dal Parlamento non è giuridicamente vincolante, né per la Commissione Europea, né per gli Stati membri, a cui comunque viene raccomandato di adeguarsi alle posizioni espresse. Lo scopo di questa risoluzione è esercitare pressioni e riaprire il dibattito politico sul tema in sede europea; dopodiché, sta alla Commissione decidere se, e come, procedere. 

È possibile che la Commissione non ritenga esistano le condizioni giuridiche e politiche per procedere con una proposta legislativa; nel caso in cui invece decidesse di presentare una direttiva in materia, è probabile che questo apra una trattativa politica tra i vari organi dell’UE – Parlamento Europeo, Commissione Europea e Consiglio dell’Unione Europea. 

Alcune delle tesi portate dalle fazioni che si sono schierate contro sono le stesse poste dal Consiglio UE in merito alla direttiva del 2024, e che hanno portato all’esclusione della definizione del reato di stupro. Lo scenario più probabile è quello di una nuova direttiva comune, forse con dei requisiti minimi a cui gli ordinamenti nazionali dovranno adattarsi, ma una vera e propria armonizzazione rimane una prospettiva molto difficile

Da parte sua, la Commissione potrebbe scegliere di fare pressioni sugli Stati membri in altri modi, con delle raccomandazioni formali o procedure di monitoraggio, soprattutto in questo periodo di attenzione sui temi della violenza di genere, in particolare quella sessuale, tra i paesi dell’Unione Europea. Il caso Cecchettin in Italia, quello Pelicot in Francia e quello di Acquisgrana in Germania hanno scosso l’opinione pubblica e riportato la questione al centro del dibattito; i governi hanno velocemente assicurato impegno attivo nel produrre leggi maggiormente tutelanti. Anche la recente attivazione del Parlamento UE può essere letta sulla scia di questa ondata. 

Foto: Pamela Rovaris / Mondadori Portfolio, 20minutes

Viene da chiedersi, allora, se debba essere davvero questo il compito delle istituzioni. In materia di violenza di genere, pare spesso che gli organi governativi cerchino di inseguire i cambiamenti culturali sociali, e di correre ai ripari dopo che una tragedia espone la debolezza dei sistemi statali nel proteggere le donne e le persone sopravviventi alla violenza di genere. Non possiamo negare quanto le scelte legislative siano legate alla percezione culturale che si ha di un certo fenomeno, in un dato periodo storico, ma neanche la potenziale influenza che hanno proprio su questa percezione.  

È solo questo il cambiamento che vogliamo? 

Da anni associazioni, osservatori internazionali e movimenti transfemministi insistono sulla necessità di percorsi approfonditi di prevenzione, che educhino alle relazioni, all’affettività e alla sessualità; gli organi governativi nazionali ed europei, però, continuano a tornare su proposte che amplino i confini del reato e garantiscano certezza della pena, e quando prevedono programmi di sensibilizzazione, li pongono a contorno di leggi focalizzate sull’aspetto penale.  

Non sarà mai possibile generare cambiamenti culturali profondi a partire da una definizione di reato, che questa sia più o meno illuminata. Se le istituzioni vogliono davvero farsi carico del problema della violenza di genere, devono iniziare a ragionare seriamente in termini educativi, e non più riparativi

Chiara Girella

(In copertina il Congresso Elettorale del PSE da eunews.it)

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