La professoressa Claudia Storti ha insegnato Storia del diritto nella Facoltà di Giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano e ha studiato diversi temi della storia del diritto medievale, moderno e contemporaneo. Tra i suoi contributi più significativi vi è l’ideazione di un corso dedicato alla storia del processo penale e della giustizia dall’Unificazione ad oggi, poi diffusosi a livello nazionale. Marta Ginghini l’ha intervistata in vista del referendum del 22 e 23 marzo 2026.
Marta Ginghini: Buongiorno Professoressa e grazie per aver accettato di partecipare a questa intervista. Vorrei partire da un’introduzione sul funzionamento della magistratura nel corso della storia italiana fino a oggi. Quali sono i passaggi fondamentali?
Claudia Storti: Dopo la fine del fascismo che aveva trascinato il paese nel disastro della Seconda guerra mondiale e dopo il referendum che portò al passaggio dalla monarchia alla repubblica, la promulgazione della Costituzione democratica nel 1948 segnava l’inizio di una nuova concezione del rapporto tra Stato e cittadino.
Il percorso di attuazione della Costituzione è stato molto lento: bisognava, per così dire, ricominciare da capo e tradurre i principi costituzionali democratici in nuove leggi che modificassero gli ordinamenti e le leggi del regime fascista che, salvo poche modifiche come l’abolizione della pena di morte, erano rimasti in vigore in Italia. Solo nel 1956 iniziò a funzionare la Corte costituzionale, ossia la corte che deve verificare la conformità delle leggi ai principi costituzionali.
Per quanto riguarda la magistratura, in particolare, ci sono voluti dieci anni prima che si desse attuazione e iniziasse a funzionare, nel 1958 appunto, il Consiglio Superiore della Magistratura, sul quale, immagino, ritorneremo più avanti.

M.G.: Come funzionava la magistratura nel periodo del Fascismo? Com’è cambiata con la nascita della Costituzione italiana e come funziona oggi rispetto a quei due periodi storici?
C.S.: Il cosiddetto statuto Albertino, concesso nel 1848 da Carlo Alberto al Regno di Sardegna, che divenne la costituzione del Regno d’Italia dopo l’unificazione e rimase in vigore per un secolo fino alla pubblicazione della costituzione repubblicana, stabiliva soltanto che dopo tre anni di servizio i magistrati erano inamovibili, ossia non avrebbero potuto essere licenziati dal Governo.
Per quanto riguarda la storia dall’Unificazione ad oggi, ci sono state molte riforme sui tre diversi livelli che si intrecciano nell’organizzazione della magistratura, per quanto riguarda sia la sua organizzazione in senso stretto, sia la disciplina del processo penale, sia la cosiddetta scala penale.
Modificando tutta la legislazione dell’età liberale, il regime fascista promulgò nel 1930 il codice di procedura penale distinguendo la fase delle indagini di natura inquisitoria e segreta condotte esclusivamente dal pubblico ministero, da quella del dibattimento pubblico, nel quale era molto difficile per la difesa ribaltare i risultati delle indagini compiute dal pubblico ministero.
Nello stesso 1930 il regime promulgò anche il codice penale per ri-definire la classificazione dei reati, le azioni che costituiscono reato e distinguere tra reati perseguibili d’ufficio dai pubblici ministeri e reati perseguiti solo su querela di parte.
Nel 1941, infine, il regime riformò complessivamente l’ordinamento giudiziario stabilendo che il ministro di giustizia esercitava l‘alta sorveglianza sulle corti, sui tribunali e su tutti i giudici dello Stato’, nonché sui magistrati del pubblico ministero.
Stabiliva, inoltre, come si dovevano organizzare gli uffici giudiziari, come assegnare gli incarichi e stabilire i trasferimenti dei magistrati o la loro dispensa dall’ufficio e collocamento a riposo, quali erano le inadempienze disciplinari dei magistrati, cioè per quale motivo un magistrato poteva essere ammonito o sottoposto a sanzioni più gravi fino ad essere espulso dalla magistratura.
Per sanzionare i comportamenti più gravi era istituita la Corte disciplinare per la magistratura i cui membri erano nominati dal re, su proposta del ministro di giustizia che doveva essere approvata dal Consiglio dei ministri.

M.G.: Perché questo influisce sulla magistratura?
C.S.: Per tutti questi motivi, nel fascismo la magistratura non era indipendente e, in particolare, il pubblico ministero, che aveva così grande potere nella fase delle indagini dalla quale era completamente esclusa la difesa, era posto “sotto la direzione del ministro di giustizia”.
Questo comportava, anche per i reati perseguibili d’ufficio, che il ministro di giustizia poteva influire sui pubblici ministeri affinché avviassero l’azione penale oppure no, sia con riguardo a casi specifici, sia con riguardo a particolari categorie di reato ricorrendo, ad esempio, allo strumento delle circolari: si trattava di istruzioni che il ministro di giustizia emanava di propria iniziativa e senza passare per il controllo del Parlamento. Il rischio per i magistrati ‘disobbedienti’ alle indicazioni del ministro di giustizia era di non fare carriera, oppure di subire sanzioni.
M.G.: Quali sono i principi della Costituzione democratica e i principi fondamentali della separazione tra i poteri dello Stato?
C.S.: La Costituzione democratica ha affermato il principio dell’indipendenza della magistratura come cardine del principio della separazione tra i poteri dello Stato, ossia del principio in base al quale i tre fondamentali poteri dello Stato devono essere in equilibrio tra di loro senza che uno prevarichi sull’altro.
Al potere legislativo spetta promulgare le leggi e votare la fiducia al governo; il potere esecutivo deve stabilire l’indirizzo politico, ma è tenuto al rispetto delle leggi; il potere giudiziario è soggetto soltanto alla Costituzione e alle leggi votate dal Parlamento e deve amministrare la giustizia applicando la legge in nome del popolo e del principio per cui “tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
Per l’attuazione del principio della separazione dei poteri, il Consiglio Superiore della Magistratura è, secondo la Costituzione, l’organo deputato a garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura dal potere esecutivo e dal potere legislativo (art. 105 Cost.).
Al solo Consiglio spetta definire i criteri per la valutazione delle attitudini, dell’avanzamento delle carriere e dei carichi di lavoro imposti ai magistrati che svolgono le due diverse funzioni di magistrati giudicanti e di magistrati del pubblico ministero e, in base a questi, adottare tutti i provvedimenti concernenti assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni. Al CSM spetta anche decidere provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati in applicazione delle leggi sull’ordinamento giudiziario.

In questo contesto, il potere esecutivo, nella persona del ministro di giustizia, ha soltanto la responsabilità di ‘organizzare’ e di ‘far funzionare’ gli uffici relativi alla giustizia (art. 110 Cost.). Inoltre, se lo ritiene necessario, può chiedere al CSM sia di partecipare alle riunioni come uditore, sia di avviare accertamenti sull’attività di un giudice o di un pubblico ministero e può promuovere l’azione disciplinare nei confronti dei magistrati (art. 107 c. 2) sulla quale decide, però, il Consiglio Superiore della Magistratura.
L’indipendenza della magistratura è garantita anche da due altri articoli della Costituzione. L’articolo 112 sancisce l’obbligatorietà dell’azione penale per il pubblico ministero in tutti i casi in cui la legge prevede che il pubblico ministero proceda d’ufficio, allo scopo di evitare quanto avveniva nel fascismo con le ‘pressioni’ dei ministri sui pubblici ministeri. L’articolo 109 stabilisce che la polizia che si occupa delle indagini giudiziarie dipende dall’autorità giudiziaria per evitare interferenze dei corpi di polizia deputati alla sicurezza.
Come dicevo, il percorso per modificare la legislazione fascista è stato lentissimo: con riguardo al processo penale dopo una riforma del 1955 che attenuò solo in parte i tratti più rigidi del processo inquisitorio, negli anni Settanta iniziarono i lavori per la riforma complessiva del codice di procedura penale che terminarono nel 1988: il nuovo codice è entrato in vigore l’anno successivo.
La legge costituzionale del 1999 ha riformato l’articolo 111 della Costituzione introducendo il principio del giusto processo, in base al quale il processo deve essere ‘celere’, la formazione delle prove deve avvenire pubblicamente in ‘contraddittorio’ tramite il confronto e la discussione tra accusa e difesa in condizioni di parità, ossia secondo la formula della parità delle armi nel giudizio.
Per quanto riguarda la legge relativa all’ordinamento giudiziario, l’ordinamento fascista del 1941 ha subito tante riforme parziali a partire dalla, cosiddetta, legge delle guarentigie per la magistratura del 1946, e, come già ricordato, dall’introduzione del Consiglio Superiore della Magistratura nel 1958.
Le più importanti riforme successive risalgono al 2006, al 2011 e al 2022, con la legge di riforma cosiddetta Cartabia, che ha introdotto altresì molte modifiche al codice penale e a quello di procedura penale.
Tra le tante riforme introdotte dalla legge del 2022, che ha tra l’altro aumentato il numero dei componenti del CSM, è stata prevista anche una disciplina organica della giustizia riparativa, fortemente sostenuta da molti anni da movimenti di giuristi e di professori italiani, come Grazia Mannozzi, per promuovere una ‘collaborazione diretta’ tra le vittime di un reato e coloro che l’hanno commesso, allo scopo di risolvere consensualmente, tramite l’intervento di un ‘arbitro’ terzo e imparziale, le questioni derivanti dal reato stesso.
L’attuazione dei programmi di giustizia riparativa potrebbe, almeno in parte, contribuire alla rieducazione dei colpevoli di reato, soprattutto se essi sono giovani, e ad attenuare il problema del sovraffollamento delle carceri, nelle quali i condannati vivono, come ben noto, in condizioni terribili. La situazione delle carceri è un problema enorme che, oltre a non risolvere i problemi della delinquenza, molto spesso, anzi, rischia di aggravare il disagio e di indurre a commettere nuovi reati.
Si tratta, insomma, di introdurre un nuovo livello di giustizia e di ampliare il concetto e la pratica di ri-educazione alla vita sociale, come del resto sostenuto dalle Nazioni Unite con la dichiarazione di Vienna del 2000.

M.G.: Com’è costituito il Consiglio Superiore della Magistratura?
C.S.: A norma dell’art. 104 Cost., il Consiglio è presieduto dal presidente della Repubblica che, secondo l’articolo 87 Cost., è il garante dell’unità della nazione. Due terzi dei suoi membri sono eletti tra i magistrati ordinari di tutte le categorie (magistrati giudicanti e pubblici ministeri) e un terzo è eletto dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di Università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio della professione.
M.G.: Perché il referendum del 22 del 23 marzo riguarda proprio la separazione delle carriere?
C.S.: Non so quali siano i motivi ‘veri’ per i quali la politica vuole ora passare dalla distinzione delle funzioni tra magistrati del pubblico ministero e magistrati giudicanti a quella delle carriere, si può soltanto cercare di intuirlo dalle modifiche apportate dalla legge costituzionale sulla quale siamo chiamati a votare.
In realtà gli articoli della Costituzione che si vogliono cambiare sono ben sette, tanto da indurre a ritenere che l’intento non sia quello di introdurre la separazione delle carriere, bensì quello di attenuare per quanto concerne la magistratura la separazione dei poteri e di ricondurre progressivamente la magistratura sotto il controllo del potere esecutivo.
Da storica, il pensiero corre a quanto accadeva prima dell’entrata in vigore della Costituzione democratica e soprattutto durante il fascismo, quando i pubblici ministeri erano strettamente controllati dal ministro della giustizia. Proprio a causa del controllo così intenso da parte della politica, erano poco numerosi coloro che intendevano intraprendere la carriera di pubblico ministero.

M.G.: Che cosa si intende per ‘separazione delle carriere’?
C.S.: La modifica dell’art. 104, pur confermando il principio che “la magistratura è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”, stabilisce che essa è “composta da magistrati della carriera giudicante e magistrati della carriera requirente”. Si tratta, pertanto, di abbattere l’articolo 107 della Costituzione, secondo il quale tutti i magistrati fanno parte dell’unico organismo della magistratura e la distinzione tra i magistrati requirenti (che si occupano di iniziare il processo penale e di compiere le indagini) e quelli giudicanti consiste ‘soltanto’ nella diversità di funzioni.
Da questo punto di vista, la riforma Cartabia del 2022 ha già escluso che il passaggio dalla carriera di pubblico ministero a quella di giudice o viceversa possa avvenire più di una sola volta nella vita professionale del magistrato, mentre in precedenza era possibile ricoprire ad esempio per 10 anni il ruolo di giudice, per 10 anni il ruolo di pubblico ministero e poi ritornare a fare il giudice. Se si volesse evitare anche la possibilità di un solo passaggio da una carriera all’altra, basterebbe riformare con una legge ordinaria la legge del 2022, senza toccare la Costituzione.
Lo scopo della cosiddetta separazione delle carriere è, inoltre, perseguito dalla legge di riforma costituzionale con la modifica dell’art. 105 Cost. che elimina l’unico Consiglio Superiore della Magistratura per sostituirlo con due Consigli Superiori: uno per i magistrati giudicanti e uno per quelli requirenti (ossia per i pubblici ministeri), a ciascuno dei quali spetta stabilire le regole in materia di carriere e organizzazione dell’attività (“assunzioni, assegnamenti, trasferimenti, valutazioni di professionalità, conferimenti di funzioni”) applicando, come si può presumere, ‘nuove’ norme sull’ordinamento giudiziario che, se non sbaglio, è stato annunciato siano già in preparazione al ministero che le sottoporrà al Parlamento.
Non sappiamo ancora nulla di quali saranno i contenuti del ‘nuovo’ ordinamento giudiziario, ma non si può escludere che si vogliano introdurre differenze considerevoli tra le due carriere.
Con lo stesso articolo della legge di riforma, inoltre, si sottrae al CSM la funzione di decidere sui provvedimenti disciplinari per attribuirla ad un nuovo organo l’Alta Corte Disciplinare, la cui denominazione ricorda quella dell’ordinamento giudiziario del 1941, anche se allora era denominata soltanto Corte disciplinare.
In altre parole, sembra che con la separazione delle carriere si voglia abolire l’unica professione del magistrato alla quale si arriva attualmente con una durissima preparazione e dopo aver vinto un difficilissimo concorso, per introdurre due diverse attività professionali a ciascuna delle quali si arriverà probabilmente con due concorsi differenti. Il che sconvolge il paradigma dell’unità della magistratura che avevamo conosciuto fino ad ora.
Che sia riservata una particolare attenzione al pubblico ministero è anche rivelato da un articolo sul quale ci si è poco soffermati. È la riforma dell’art. 106 Cost. nel punto in cui si prevede che potranno essere chiamati “all’ufficio di consigliere di cassazione” (ossia della corte di legittimità che giudica in ultimo grado) “per meriti insigni”, non solo, come secondo la nostra Costituzione, professori di università di materie giuridiche e avvocati iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, ma anche “magistrati appartenenti alla magistratura requirente”.
Questa scelta potrebbe non dipendere soltanto dallo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura, ma anche dalla volontà di inserire i ‘nuovi’ pubblici ministeri nei procedimenti decisionali della Corte di cassazione. Perché?
In tutto questo, la cosa più inquietante è, lo ripeto, il fatto che dovremo votare senza sapere nulla su quali saranno i differenti requisiti prescritti dalle ‘nuove’ norme dell’ordinamento giudiziario che dovranno essere pubblicate per dare attuazione alla riforma della Costituzione.
In base a quali nuove disposizioni i due diversi CSM dovranno bandire i concorsi, assumere promuovere ecc. i magistrati del pubblico ministero e quelli giudicanti? E quali nuove disposizioni in materia di sanzioni disciplinari, dovrà applicare la nuova Alta Corte Disciplinare?

M.G.: Come funziona il referendum e perché è stato indetto? Quali sarebbero le conseguenze di una vittoria del no e quelle di una vittoria del sì? Quali sono, secondo Lei, i concetti importanti che bisogna tenere a mente prima di decidere cosa votare
C.S.: Il referendum è stato indetto perché la nostra Costituzione rigida non può essere modificata da una legge ordinaria. A norma dell’Art. 138, per modificare le norme costituzionali sono necessari due passaggi alle Camere e la maggioranza assoluta dei componenti sia del Senato sia della Camera dei Deputati in seconda votazione.
Non avendo raggiunto tale maggioranza era d’obbligo passare al referendum. Il referendum, peraltro, e sempre secondo Costituzione, è stato anche richiesto da cinquecentomila elettori e questo ha consentito, quantomeno, di integrare il quesito referendario con la specifica degli articoli della Costituzione modificati dalla legge
M.G.: L’Alta Corte Disciplinare sarà un nuovo organo per il nostro sistema giudiziario, che assumerà le funzioni della sezione disciplinare del CSM. Ma ci saranno miglioramenti concreti riguardo l’indipendenza oppure non possiamo ancora sapere i riscontri che avremo?
C.S.: Da storica, l’introduzione dell’Alta Corte Disciplinare mi preoccupa molto perché rievoca, come ho detto, la Corte disciplinare dell’ordinamento giudiziario del regime fascista. La riforma prevede soltanto la composizione dell’Alta Corte.
Dei quindici membri, sei devono essere professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno vent’anni di esercizio: tre di questi sono nominati dal Presidente della Repubblica, tre sono estratti a sorte da un elenco compilato per elezione dal Parlamento in seduta comune (e quindi secondo le scelte della maggioranza).
Gli altri nove devono essere sorteggiati tra coloro che sono arrivati al livello massimo della carriera giudiziaria in quanto oltre ad averla esercitata per almeno vent’anni “svolgono” o hanno “svolto funzioni di legittimità”, ossia funzioni nella Corte di Cassazione. Di questi nove, sei sono estratti a sorte tra i magistrati giudicanti e tre tra i magistrati requirenti.
Oltre al fatto che per i tre membri sorteggiati dall’elenco compilato dal parlamento si reintroduce lo spettro della scelta politica e che nessun elenco dei sorteggiabili è previsto per i magistrati con evidente disparità tra politica e giustizia, molti problemi potrebbero sorgere, come ci insegna la Storia, tra qualche anno: quali magistrati dopo vent’anni di esercizio arriveranno al massimo della carriera se non sappiamo quali criteri saranno prescritti dalla legge ai due Consigli Superiori della Magistratura per l’assunzione, le promozioni e così via?
In aggiunta, è previsto che sia i giudici sia i pubblici ministeri che ritengono ingiusta la sanzione disciplinare loro inflitta dall’Alta Corte possano appellarsi soltanto alla stessa Alta Corte che li ha condannati, con la sola garanzia dell’esclusione in secondo grado di coloro che hanno partecipato alla prima decisione. Quali garanzie di giustizia offre questo ricorso in appello?
In altre parole, mi sembra siano molti i dubbi che è lecito sollevare sia sulla composizione, sia sulle procedure dell’Alta Corte, sia ancora sui criteri ai quali si dovrà conformare l’esercizio dei suoi poteri di controllo sui magistrati giudicanti e requirenti e che tutto questo provochi un’incertezza assoluta sul destino dello Stato di diritto in Italia.

M.G.: Se il controllo sui pubblici ministeri fosse affidato al governo, quali rischi ci sarebbero per l’indipendenza della magistratura in Italia? In Europa ci sono Paesi, come la Germania, dove il PM dipende dall’esecutivo, eppure funzionano comunque pesi e contrappesi democratici: quali differenze dobbiamo considerare rispetto al nostro sistema?
C.S.: So poco di Francia e Germania, mentre osservo che il governo degli USA tenta di condizionare i procuratori che in certi casi riescono a resistere, in altri, per non corrispondere a ordini ingiusti, sono costretti a dimettersi.
La struttura di ogni Costituzione dipende da infinite variabili, tra le quali, innanzitutto, la tradizione di un Paese, il contesto storico e politico nel quale è stata pubblicata. I nostri Padri Costituenti ci hanno donato una Costituzione che doveva cancellare le tragedie e i disastri provocati dal regime fascista prevedendo una perfetta separazione tra i poteri dello Stato e tutti i contrappesi necessari per garantire la solidità della democrazia. Credo che sia questo che dobbiamo difendere a tutti i costi.
M.G.: Ha delle opinioni o comunque dei concetti importanti che vuole che siano tenuti a mente andando a votare per questo referendum?
C.S.: Perché andare a toccare la Costituzione su un punto così importante come quello dell’indipendenza della magistratura? Perché perdere tanto tempo e tanti soldi per una riforma inutile?
Da storica del diritto e pur sapendo che nella Storia nulla si ripete, non posso cancellare dalla mente il punto del Piano di Rinascita Nazionale della loggia massonica P2, nel quale la separazione delle carriere era prevista allo scopo di gerarchizzare maggiormente la magistratura e quindi di sottoporre anche i pubblici ministeri al potere esecutivo.
In aggiunta, la stessa composizione dell’Alta Corte Disciplinare fa pensare al tentativo di accentuare l’organizzazione gerarchica sia della magistratura giudicante sia di quella requirente secondo criteri affermati negli antichi anni Sessanta da una corrente della magistratura presieduta da Giovanni Colli, alla quale si oppose nel 1965 la nuova corrente di Magistratura Democratica.
Di quest’ultima erano membri tanti pretori e giudici che si sforzarono con gli strumenti del processo di sopperire alle esigenze della gente comune, in primo luogo dei lavoratori sfruttati e ingiustamente licenziati, di porre limiti alla distruzione dell’ambiente e di dare applicazione effettiva alla Costituzione democratica. È meglio non dimenticare, infine, che tra gli anni Sessanta e Ottanta vi fu una continua alternanza tra tre tentativi di colpo di Stato per modificare o abbattere la Costituzione democratica e lo stragismo.
E ben sappiamo come le indagini giudiziarie sulle stragi siano state enormemente complicate da depistaggi architettati con la massima cura, tanto che, per non dire di piazza Fontana, i processi per l’accertamento dei mandanti (non degli esecutori) della strage di piazza della Loggia a Brescia del 1974 finirono nel 2017.
Detto questo, siamo chiamati a votare sul referendum nel quale ci si chiede di approvare una consistente modifica della nostra – come ho già detto – ‘preziosa’ Costituzione, su un punto così delicato come quello della separazione delle carriere, che potrebbe preludere ad un considerevole indebolimento del principio costituzionale della separazione dei poteri.
Siamo, inoltre, ignari, lo ripeto, di quali criteri saranno adottati nella leggi di attuazione e questo ci pone di fronte ad un’incognita assoluta e inaccettabile in uno Stato democratico.

M.G.: Durante un‘intervista del 23 gennaio Nordio afferma che in realtà la separazione delle carriere sarebbe un vantaggio per i cittadini, perché dovrebbe portare più efficienza al sistema giudiziario italiano e di conseguenza velocizzare i processi. Lei si trova d’accordo con questa affermazione?
C.S.: Mi sembra che in altre occasioni lo stesso ministro abbia, invece, affermato il contrario, cioè che la riforma non serve ad accelerare la giustizia.
In ogni caso, la lentezza della giustizia è provocata da un gran numero di cause che non hanno nulla a che fare con la separazione delle carriere, a partire da quelle relative alle carenze delle strutture e degli uffici giudiziari che, come ricordato, proprio il ministro di giustizia dovrebbe far funzionare.
Basti pensare al numero insufficiente di cancellieri e ai problemi provocati dall’introduzione del sistema telematico per il processo civile. Non parliamo, poi, del problema delle carceri che rientrano pure nel tema della giustizia e nelle competenze del ministro.
M.G.: La politica si difende dicendo che le carriere sono separate in tutta Europa, tranne in Italia. Perciò vogliono uniformarsi alle altre grandi potenze europee?
C.S.: Sinceramente non riesco a comprendere questa esigenza di allineamento a modelli stranieri da parte di una politica che afferma il primato della Patria, non la capisco proprio.
M.G.: Un referendum dovrebbe essere un momento di partecipazione democratica, ma spesso – come testimoniano i media – diventa strumento di scontro tra schieramenti politici. Che cosa può comportare questo?
C.S.: Dipende che cosa si intende per ‘politica’, perché la politica, nel vero senso della parola, è ‘arte del governo’ per il miglioramento della vita dei cittadini con leggi buone e giuste. Solo a questi principii dovrebbero essere ispirate le riforme e il relativo dibattito.
Per quanto riguarda l’acuirsi dello ‘scontro’ tra schieramenti politici, mi sembra che già abbia detto tutto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento al CSM.
Marta Ginghini
(In copertina, immagine da Pixabay)
La magistratura italiana tra continuità storica e nuove riforme – Intervista a Claudia Storti è un’intervista a cura di Martina Ginghini. Si ringrazia Claudia Storti. Clicca qui per leggere tutte le interviste!
