La riforma sul “consenso libero e attuale” promette una svolta, chiarendo il ruolo centrale del consenso e allineando l’Italia agli standard europei. Celebrata alla Camera ma bloccata in Senato, la proposta rivela un paradosso: mette per iscritto ciò che i giudici già applicano e lascia irrisolti diversi nodi culturali.
L’Italia sta provando a cambiare pelle su un tema divisivo e doloroso: la violenza sessuale. L’approvazione alla Camera del disegno di legge A.C. 1693-A è stata celebrata come un rarissimo momento di unanimità politica. Un accordo bipartisan, capace di unire maggioranza e opposizione, che purtroppo è durato ben poco: alcuni elementi della maggioranza hanno bloccato il disegno di legge. Al di là del contrasto politico e ideologico, è facile accorgersi che, grattando la superficie degli applausi in aula, dietro questa proposta si nascondono contraddizioni profonde.
Il testo di legge, se letto a fondo, rivela un paradosso: benché formalmente ‘rivoluzionario’, in sostanza non è che la mera rivisitazione di ciò che i giudici applicano già da anni. Certo, il disegno di legge A.C. 1693-A adotta finalmente il linguaggio delle Convenzioni internazionali, chiarisce delle zone grigie e manda un forte messaggio politico. Tuttavia, la proposta non districa i nodi strutturali del nostro Paese, che rimane sospeso tra vecchi pregiudizi, timori ideologici e un’assenza sempre più indifendibile di educazione sessuale e affettiva nelle scuole.
Cosa dice davvero la riforma
Il cuore della proposta di riforma sulla violenza sessuale è la riscrittura dell’articolo 609-bis c.p. Finora la norma puniva la violenza sessuale quando veniva provata violenza, minaccia o abuso di autorità. Questa formulazione del legislatore ha costretto migliaia di vittime a fornire prove di resistenza fisica o a giustificare il freezing, la reazione di blocco tipica delle esperienze traumatiche.
Il nuovo testo – come conferma l’analisi del Servizio Studi della Camera – pone l’assenza di consenso al centro dei fatti e si conforma così alle norme europee della Convenzione di Istanbul, dove, all’articolo 36, si specifica che il consenso “deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto”.
Il reato si configura quando un atto sessuale è compiuto “senza il consenso libero e attuale della persona offesa”. Nel dettaglio, ‘libero’ significa non determinato da paura, minacce, inganni, dipendenza psicologica o abuso di vulnerabilità; ‘attuale’, invece, significa che deve valere qui e ora. Il consenso, quindi, va verificato durante l’atto e può essere revocato in ogni istante.
La pena rimane invariata, tra i 6 e i 12 anni, in continuità con il Codice Rosso. Questi elementi, specifica NT+ Diritto, non spostano il perimetro del reato, ma ne chiariscono la regola alla base: il consenso non può essere presunto o interpretato a posteriori.
La necessità di introdurre queste modifiche
L’Italia è arrivata a proporre una riforma sul consenso sessuale per tre motivi fondamentali: i numeri allarmanti della violenza nel Paese, gli obblighi internazionali mai pienamente recepiti e la consapevolezza che il sistema normativo europeo aveva bisogno di essere aggiornato alla realtà di oggi.
Le statistiche raccontano di un fenomeno strutturale devastante. I dati ISTAT confermano che 6,4 milioni di donne – pari al 31,9% delle italiane tra i 16 e i 75 anni – hanno dichiarato di aver subìto almeno una violenza fisica o sessuale nella vita; il 23,4% ha subìto almeno una forma di violenza sessuale e, tra queste, il 5,7% ha denunciato uno stupro o un tentativo di stupro. Oltre a evidenziare che la maggior parte delle aggressioni avviene per mano di partner, ex o conoscenti, possiamo affermare che molte vittime non denunciano per paura di non essere credute.
La necessità di questa riforma è nata dalla constatazione che molti atti non sono riconosciuti come veri e propri reati perché non accompagnati da violenza fisica evidente, laddove l’attuale normativa prevede di provare la costrizione o le minacce per configurare lo stupro. Le modifiche proposte servono proprio a far luce su alcune zone grigie, per via delle quali le vittime hanno spesso timore a denunciare.
L’Italia recepisce così, con un certo ritardo, le norme approvate da molti Paesi europei relative al consenso. Su questo tema ha giocato un fondamentale ruolo mediatico il caso gli stupri di Mazan del 2024: al centro della vicenda c’era Gisèle Pelicot, una donna che per anni è stata drogata di nascosto dal marito, e abusata da decine di uomini mentre era incosciente. Il processo ha messo in luce diversi paradossi sulla normativa del consenso, come il fatto che le vittime più vulnerabili quelle impossibilitate a dire di no – rischiano di essere prive di tutela, a causa di una legge che cerca ancora i segni di violenza fisica.

Ciò ha spinto il Parlamento francese non solo a modificare la propria normativa, ma a promuovere un ampio dibattito europeo a riguardo. Si presume che l’Italia abbia preso quello che è successo in Francia come un monito: non possiamo aspettare altri casi come quello di Pélicot prima di aggiornare il codice.
Nuove parole, ma vecchi princìpi
Eppure, mentre il contesto europeo accelera, dalla riforma italiana sulla violenza sessuale affiora un paradosso evidente: la Cassazione aveva effettuato già da anni questo cambio di paradigma.
Le sentenze più recenti hanno chiarito che non serve affatto un ‘no’ urlato per escludere il consenso, perché la volontà deve essere sempre una scelta libera, non condizionata da paura, minacce, ricatti o situazioni di inferiorità psicologica. In questo senso, la riforma non allarga i confini del reato di violenza sessuale: mette semplicemente nero su bianco ciò che i giudici applicano quotidianamente.
L’avvocato e divulgatore giuridico Giuseppe Di Palo, ha analizzato la contraddizione della nuova riforma: “Senza consenso libero e attuale è violenza sessuale”. Uno slogan efficace e degno di una rivoluzione, ma che – come lui stesso riconosce – in realtà è più una “riscrittura in bella copia” di princìpi già radicati nella giurisprudenza.
Di Palo si spinge oltre e individua il punto delicato che nessuna riforma può magicamente risolvere: questo testo non cambia il limite tra ciò che è sesso e ciò che è reato, perché quel confine esiste già.
Quello che la nuova legge fa è migliorare il linguaggio della norma e lanciare un messaggio politico chiaro: al centro c’è il ‘sì’, non l’interpretazione di chi lo dà per scontato.
Ma la sostanza dei processi, avverte l’avvocato, rimane invariata: il nodo vero resta capire come si ricostruisce il consenso dentro un’aula di giustizia, dove gli unici elementi disponibili sono spesso le dichiarazioni della vittima, quelle dell’imputato e pochi indizi di contorno. Ed è proprio lì che questa riforma, nel caso in cui ottenesse l’approvazione, dovrà dimostrare il suo vero valore.

Cortocircuito Camera – Senato: perché la riforma è stata bloccata?
Purtroppo, il 25 novembre – proprio durante la giornata per la prevenzione della violenza sulle donne – la riforma è stata sospesa in Senato, nonostante l’unanimità con cui era passata alla Camera. Il principale oppositore è uno dei partiti della stessa maggioranza: la Lega. Il segretario del Carroccio e ministro dei trasporti Matteo Salvini ha motivato il rinvio sostenendo che la legge, così come è scritta, sarebbe troppo vaga e potrebbe aprire la strada a “vendette personali”. Come ha dichiarato:
“Il principio del consenso è assolutamente condivisibile come principio, ma è una legge che lascia troppo spazio alla libera interpretazione del singolo… rischia di intasare i tribunali e alimentare conflitti invece di ridurre le violenze”.
Secondo Salvini, la norma non garantirebbe certezze sufficienti nel diritto penale e potrebbe trasformarsi in un’arma di denuncia facile e di cui si potrebbe abusare.

Al suo fianco si sono schierati anche Fratelli d’Italia e Forza Italia, che hanno sostenuto la necessità di ulteriori approfondimenti. Un ruolo decisivo lo ha avuto inoltre Giulia Bongiorno, presidente della Commissione Giustizia, che ha difeso il rinvio come atto di responsabilità per “migliorare il testo”, contribuendo di fatto a bloccarne l’avanzamento nonostante l’unanimità raggiunta alla Camera.
Di fronte a queste obiezioni, una voce autorevole è quella di Fabio Roia, presidente del Tribunale di Milano e magistrato impegnato da anni nel contrasto alla violenza di genere. Roia ha definito il nuovo testo “una grande conquista sociale, giuridica e giudiziaria”, perché elimina la necessità di provare violenza o minacce, e introduce il consenso esplicito come criterio centrale.
A suo avviso, la critica che la legge possa “intasare i tribunali” è infondata, perché l’onere della prova rimane a sfavore della vittima. Come il magistrato ha ribadito:
è assolutamente non vero che introdurre il concetto di consenso libero comporti un ribaltamento dell’onere della prova.
Per Roia, la riforma avrebbe semmai il merito di rendere più chiara, coerente e moderna la definizione di stupro, allineandola alle legislazioni più avanzate e rendendo effettiva la tutela delle vittime quando il consenso non c’è.
Il fenomeno fantasma delle false denunce
Le obiezioni del ministro Salvini poggiano sulla paura sistematica delle false denunce, ma i dati mostrano un fenomeno diverso: le denunce false sono statisticamente un’eccezione, non la norma. La vera emergenza sono le violenze reali, spesso non denunciate, archiviate o trattate con superficialità, anche a causa della disomogenea formazione di operatori e forze dell’ordine.
Tuttavia, è stato dimostrato che la percentuale accertata di accuse false (o classificate come tali dopo indagini) si attesta tra il 2% e il 10% delle denunce raccolte. A specificare ulteriormente questo dato interviene uno studio decennale di David Lisak, che quantifica le accuse false al 5,9% ed evidenzia un ulteriore dato cruciale: la stragrande maggioranza delle segnalazioni che non approdano a condanna (oltre il 90%) non corrisponde a menzogne, bensì ricade in una ‘zona grigia’ di casi non provati.
Come confermato anche da un’indagine governativa britannica, molte delle segnalazioni classificate come false o infondate sono in realtà casi complessi, in cui l’assenza di giudizio deriva da un’insufficienza probatoria e non dall’inesistenza del fatto.
Questa dinamica trova riscontro nel contesto nazionale all’interno del Rapporto GREVIO sull’Italia, che sottolinea come queste archiviazioni siano spesso il risultato di decisioni investigative premature, influenzate da pregiudizi sistemici che portano a scartare la credibilità delle vittime invece di approfondire indagini oggettivamente difficili.

Ma non è finita qui. Ciò che spesso non si ricorda in questo dibattito è che molte delle violenze –soprattutto quelle in àmbito familiare o tra conoscenti – non vengono denunciate. In Italia, l’ISTAT rileva che in questo campo la percentuale di reati ‘sommersi’ resta molto alta, e che la maggioranza delle vittime non trova la forza o non gode delle condizioni psicologiche per rivolgersi alle autorità.
Insistere sulla presunta inversione dell’onere della prova e sul rischio di false denunce come argomenti principali contro la riforma significa costruire una narrazione distorta, che specula su un fenomeno praticamente trascurabile e ignora che la verità statistica – le violenze denunciate sono solo la punta dell’iceberg – è molto più grave. Le false accuse non sono inesistenti, ma rappresentano una minima frazione delle denunce totali.
In questo contesto la riforma, con tutti i suoi limiti, non appare come un grilletto per denunce fasulle, ma come un tentativo di dare maggiore tutela giuridica e dignità a chi denuncia una violenza reale, e per restituire centralità al libero consenso.
Il grande assente: l’educazione sessuale come prevenzione e vera rivoluzione
C’è tuttavia un punto che attraversa tutta la discussione sul consenso, ma che la politica continua a evitare: senza educazione sessuale e affettiva nelle scuole, nessuna riforma potrà davvero incidere sulla prevenzione della violenza. Il consenso non è solo una nozione giuridica, è un comportamento culturale: si impara da bambini e da adolescenti, all’interno di relazioni sane, nel riconoscimento dei confini dell’altro, senza bisogno di leggere articoli del Codice penale.
È lì, nella quotidianità, che si annidano le radici più profonde della violenza di genere: una cultura del possesso, della gelosia, della virilità tossica, della colpevolizzazione della vittima.
E proprio per questo sono particolarmente gravi e disorientanti le parole della ministra per le pari opportunità Eugenia Roccella. Durante la High Level Conference Against Femicide, la ministra ha messo in dubbio l’utilità dell’educazione sessuale, sostenendo che nei Paesi dove è presente da anni – come la Svezia – “non c’è correlazione con la diminuzione dei femminicidi” e che, in fondo, “ogni donna che non viene uccisa è un fatto positivo”.
Una posizione che svuota di senso le politiche educative e sembra ignorare decenni di ricerche internazionali che mostrano come programmi ben strutturati migliorino la qualità delle relazioni, riducano i comportamenti abusivi e aumentino la capacità di riconoscere il pericolo e chiedere aiuto.
Se il consenso rimane solo un concetto giuridico e non diventa parte del linguaggio comune, un’abitudine educativa, la riforma rischia di fallire la sua missione più profonda: prevenire la violenza, non solo giudicarla quando è già troppo tardi.

Una rivoluzione a metà
La riforma sul consenso è un atto simbolicamente potente, ma resta una rivoluzione a metà. Mette ordine nelle parole, chiarisce le zone grigie, si allinea alla Convenzione di Istanbul. Ma non tocca il nervo scoperto: la prevenzione. La classe politica, in particolare la maggioranza, sceglie di litigare sul linguaggio delle leggi e rifiuta di insegnare alle nuove generazioni cosa significano rispetto, consenso e libertà. Assistiamo alle solite resistenze ideologiche: la paura che l’educazione sessuale corrompa, e le visioni moraliste che confondono prevenzione con propaganda.
Finché il Paese non avrà il coraggio di inserire l’educazione sessuale come asse fondamentale della scuola pubblica, nessuna norma, per quanto ben scritta, potrà davvero rivoluzionare la realtà. Il cambiamento non sta solo nel Codice penale, ma nelle aule, nei modelli culturali, nelle parole che si insegnano ai ragazzi. Solo lì può iniziare una rivoluzione che scardini le radici patriarcali del nostro sistema. Le stesse che rendono la violenza sessuale – e non solo – un fenomeno spaventoso e ricorrente.
Giorgia Orlando
(In copertina foto di Archivio Imagoeconomia)
“Consenso libero e attuale”. L’accordo bipartisan sulla violenza sessuale – Atto giuridico o politico? è un articolo di Giorgia Orlando. Clicca qui per altri articoli di Cronaca!
